Statuto




ART. 1 “È costituita la società cooperativa sociale con la denominazione di "CROCE VERDE NOVAFELTRIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Novafeltria (RN)”
ART. 2 “La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci, anche prima della scadenza dei termini.”
ART. 3 “La Cooperativa non ha scopo di lucro e il suo fine è quello di ottenere, tramite la gestione associata dell’azienda alla quale i soci lavoratori prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa, le migliori condizioni economiche sociali e professionali e nel contempo perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini. La Cooperativa deve essere eretta e disciplinata da principi della mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.”
ART. 4 “La Cooperativa ha per oggetto: a) La gestione e il noleggio di mezzi, con o senza conducente, per svolgere l’attività di trasporto e soccorso di infermi e/o disabili con ambulanze e con altri mezzi idonei, di qualunque tipo, propri e/o di terzi, in cielo, terra e mare;
b) La gestione del servizio di pronto soccorso diurno e notturno con noleggio di autoambulanze;
c) Il noleggio di mezzi per il trasporto di materiali biologici, emoderivati, radiologici e quant’altro necessario all’attività sanitaria;
d) La gestione in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche di strutture idonee ad ospitare anziani, handicappati minori ed adulti, tossicodipendenti o cittadini bisognosi di assistenza per il recupero e il mantenimento nella società;
e) La gestione dei servizi socio sanitari ed assistenziali svolti presso il domicilio degli utenti, in luoghi di cura e di ritrovo, in strutture pubbliche o private presenti sul territorio nazionale e di futura costruzione, nonché la gestione complementare dei servizi di pulizia e manutenzione di tali strutture;
f) La gestione di servizi socio sanitari ed integrati sul territorio come l’Hospice, la vestizione di salme, le sale di commiato, i centri per il recupero socio nutrizionale, i servizi ausiliari, le residenze alberghiere denominate “case albergo” e i centri socio riabilitativi diurni;
g) L'istituzione un gruppo di intervento per la Protezione civile che in caso di calamità o maxi emergenze;
h) Il servizio di noleggio con conducente-taxi per il trasporto pubblico locale, con particolare attenzione agli anziani e handicappati;
i) L’attività di informazione, istruzione, formazione, aggiornamento e di riqualificazione professionale nel settore della urgenza ed emergenza sanitaria e socio sanitaria ed assistenziale, in particolare delle tecniche di Pronto soccorso e di rianimazione di base; l) l'attività di officina meccanico - carrozziere - gommista - elettrauto - lavaggio - revisione e soccorso stradale sia per il parco mazzi aziendali che per il parco mezzi dei soci, dipendenti, relativi familiari e conviventi.
ART. 5 “Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci le persone fisiche, di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età o/e le persone giuridiche che:
a) esercitano arti o mestieri attinenti alla natura dell’impresa esercitata dalla Cooperativa;
b) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
c) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
Non possono essere soci coloro che, esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, o svolgano un’attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa.
I soci appartengono alle seguenti categorie:
1. I ”soci lavoratori” che stabiliscono, con la loro adesione, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro;
2. I “soci volontari” di ambo i sessi, che prestano la loro attività gratuitamente.
I soci volontari sono iscritti in un’apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
ART. 23 Sono organi della Cooperativa:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio di Amministrazione;
c. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d. Revisore Contabile
e. Collegio Sindacale